Valutazioni di impatto acustico
La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta ad attività rumorose, valutando, preventivamente, gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge.
Intervenire in fase progettuale consente di ridurre significativamente i costi rispetto ad interventi post-operam, tutelando quindi anche il committente da spese e problemi successivi all'inizio dell'attività.
In particolare, l’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede che nell’ambito delle procedure stabilite per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), o su richiesta dei comuni, in fase di permesso di costruire o inizio attività, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongano una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
- aeroporti, avio superfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi
- impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
Normativa di riferimento
Legge n° 447 del 27/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- D.G.R. 8 Marzo 2002 N° VII/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico
- Varie leggi regionali