Valutazioni di clima acustico
La valutazione previsionale di clima acustico viene richiesta in base all’articolo 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/95.
Questa relazione risulta particolarmente importante perché finalizzata, sul piano preventivo, ad evitare che possano realizzarsi nuove commistioni d’insediamenti incompatibili dal punto di vista delle esigenze acustiche di produzione di rumori e di protezione dagli stessi. Ovvero si vuole evitare che le nuove opere debbano poi essere sottoposte ai piani di risanamento comunali previsti in seguito alle zonizzazioni acustiche.
Poiché tali piani di risanamento prevedono consistenti interventi già per le situazioni di congestione poste in essere nei centri urbani, l’introduzione dell’obbligo della suddetta documentazione porta ad impedire ulteriori aggravi di oneri per la collettività. Al fine di poter sfruttare al meglio, con una disciplina ed una azione amministrativa coerenti, le opportunità di tutela che l'obbligo di valutazione di clima acustico offre. è necessario esplicitare il significato amministrativo che a queste valutazioni può essere attribuito e alcuni risvolti pratici relativi a potenzialità e limiti di questi strumenti.
In particolare, per quanto riguarda la valutazione di clima acustico, questa servirà per definire le opere accessorie che dovranno essere realizzate assieme all'immobile progettato e stabilire, già in sede di concessione, le restrizioni sulle destinazioni d'uso degli immobili o gli eventuali requisiti particolari di isolamento acustico che questi dovranno avere.
Le valutazioni previsionali di clima acustico si rendono quindi necessarie al fine di valutare se le zone prescelte per la costruzione siano adatte o meno ad essere destinate agli usi previsti dal progetto e, in caso negativo, per determinare quali siano gli interventi necessari per fare in modo che le zone rientrino nei parametri richiesti dalla normativa in vigore in termini di acustica.
È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.